+Articolo 62 5.
|
Articolo 62 5.
La Commissione esamina i piani di ispezione notificati dagli Stati membri conformemente al paragrafo 4 e, se del caso, redige relazioni sull’attuazione del presente articolo, sulla base dell’esame dei piani. Le relazioni possono comprendere, tra l’altro, raccomandazioni sulle priorità delle ispezioni e sulla cooperazione e sul coordinamento tra le autorità pertinenti coinvolte nelle ispezioni per garantire l’osservanza delle norme. Le relazioni possono anche essere presentate, se del caso, in occasione delle riunioni del gruppo di controllo della conformità delle spedizioni di rifiuti istituito a norma dell’articolo 66 e sono rese disponibili al Parlamento europeo e al Consiglio.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
|