+Articolo 62 Piani di ispezione
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Articolo 62 Piani di ispezione

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 62 1.
Gli Stati membri provvedono affinché, per tutto il loro territorio geografico, siano elaborati uno o più piani, separatamente o come parte chiaramente definita di altri piani, delle ispezioni da eseguire a norma dell’articolo 60, paragrafo 1 («piano di ispezione»).

I piani di ispezione si basano sulla valutazione dei rischi inerente a flussi specifici di rifiuti e provenienze specifiche di spedizioni illegali nonché sui risultati di ispezioni precedenti, tenendo conto, ove opportuno, di dati investigativi, come quelli riguardanti indagini di polizia e di autorità doganali, e analisi delle attività criminali, nonché di informazioni affidabili provenienti da persone fisiche o giuridiche su eventuali spedizioni illegali, di informazioni pertinenti relative alla gestione dei rifiuti spediti e di informazioni che dimostrano che una spedizione presenta analogie con le spedizioni precedentemente identificate come spedizioni illegali. Tale valutazione dei rischi tiene conto, in particolare, della necessità di verificare se le persone fisiche e giuridiche che esportano rifiuti dall’Unione rispettano gli obblighi stabiliti all’articolo 46. La valutazione dei rischi mira, tra l’altro, a individuare il numero minimo di ispezioni necessarie e la loro frequenza, compresi i controlli fisici di stabilimenti, imprese, intermediari, commercianti e spedizioni di rifiuti o il relativo recupero o smaltimento.

Articolo 62 2.

I piani di ispezione contengono almeno gli elementi seguenti:

a) 

gli obiettivi e le priorità delle ispezioni, compresa la spiegazione di come tali obiettivi e priorità sono stati individuati;

b) 

la zona geografica a cui si riferisce il piano d’ispezione;

c) 

informazioni sulle ispezioni pianificate, compreso un numero minimo di ispezioni e di controlli fisici da effettuare ogni anno civile su stabilimenti, imprese, intermediari, commercianti e spedizioni di rifiuti o sul relativo recupero o smaltimento, individuato in base alla valutazione dei rischi di cui al paragrafo 1;

d) 

i compiti assegnati a ciascuna autorità coinvolta nelle ispezioni;

e) 

gli accordi di cooperazione tra le autorità coinvolte nelle ispezioni;

f) 

le informazioni sulla formazione degli ispettori in materia di aspetti attinenti alle ispezioni; e

g) 

le informazioni sulle risorse umane, finanziarie e di altro genere per l’attuazione del piano di ispezione.

Articolo 62 3.
Il piano di ispezione è riesaminato almeno una volta ogni tre anni e, se del caso, aggiornato. Il riesame valuta il livello di realizzazione degli obiettivi e degli altri elementi del piano di ispezione.
Articolo 62 4.
Fatti salvi gli obblighi di riservatezza applicabili, gli Stati membri notificano alla Commissione i piani di ispezione di cui al paragrafo 1 ed eventuali revisioni sostanziali degli stessi ogni tre anni e per la prima volta un anno dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.
Articolo 62 5.
La Commissione esamina i piani di ispezione notificati dagli Stati membri conformemente al paragrafo 4 e, se del caso, redige relazioni sull’attuazione del presente articolo, sulla base dell’esame dei piani. Le relazioni possono comprendere, tra l’altro, raccomandazioni sulle priorità delle ispezioni e sulla cooperazione e sul coordinamento tra le autorità pertinenti coinvolte nelle ispezioni per garantire l’osservanza delle norme. Le relazioni possono anche essere presentate, se del caso, in occasione delle riunioni del gruppo di controllo della conformità delle spedizioni di rifiuti istituito a norma dell’articolo 66 e sono rese disponibili al Parlamento europeo e al Consiglio.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito