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+Articolo 63 3. |
Articolo 63 3.Gli Stati membri devono essere quanto meno in grado di imporre le sanzioni seguenti in caso di violazione del presente regolamento, se pertinenti:
a)
sanzioni pecuniarie;
b)
la revoca o la sospensione temporanea dell’autorizzazione a svolgere attività connesse alla gestione e alla spedizione di rifiuti nella misura in cui tali attività rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento;
c)
l’esclusione temporanea dalle procedure di appalto pubblico. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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