+Articolo 63 Sanzioni
---+Articolo 63 1.
---+Articolo 63 2.
---+Articolo 63 3.
---+Articolo 63 4.
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Articolo 63 Sanzioni
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 63 1.
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Fatti salvi gli obblighi che incombono loro in virtù della direttiva 2008/99/CE, gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l’applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
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Articolo 63 2.
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Gli Stati membri provvedono affinché le sanzioni stabilite a norma del presente articolo tengano debitamente conto degli elementi seguenti, a seconda dei casi:
a)
la natura, la gravità e l’entità della violazione;
b)
se del caso, il carattere doloso o colposo della violazione;
c)
la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica ritenuta responsabile;
d)
i benefici economici derivati dalla violazione da parte della persona fisica o giuridica ritenuta responsabile, nella misura in cui possono essere determinati;
e)
il danno ambientale causato dalla violazione;
f)
qualsiasi azione intrapresa dalla persona fisica o giuridica ritenuta responsabile per attenuare il danno causato o porvi rimedio;
g)
il fatto che la violazione sia stata commessa una sola volta o ripetutamente;
h)
qualsiasi altro fattore aggravante o attenuante applicabile alle circostanze del caso.
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Articolo 63 3.
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Gli Stati membri devono essere quanto meno in grado di imporre le sanzioni seguenti in caso di violazione del presente regolamento, se pertinenti:
b)
la revoca o la sospensione temporanea dell’autorizzazione a svolgere attività connesse alla gestione e alla spedizione di rifiuti nella misura in cui tali attività rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento;
c)
l’esclusione temporanea dalle procedure di appalto pubblico.
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Articolo 63 4.
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Gli Stati membri notificano alla Commissione, senza ritardo, le norme e misure di cui al paragrafo 1 ed eventuali modifiche successive.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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