+Articolo 63 Sanzioni
---+Articolo 63 1.
---+Articolo 63 2.
---+Articolo 63 3.
---+Articolo 63 4.

Articolo 63 Sanzioni

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 63 1.
Fatti salvi gli obblighi che incombono loro in virtù della direttiva 2008/99/CE, gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l’applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
Articolo 63 2.

Gli Stati membri provvedono affinché le sanzioni stabilite a norma del presente articolo tengano debitamente conto degli elementi seguenti, a seconda dei casi:

a) 

la natura, la gravità e l’entità della violazione;

b) 

se del caso, il carattere doloso o colposo della violazione;

c) 

la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica ritenuta responsabile;

d) 

i benefici economici derivati dalla violazione da parte della persona fisica o giuridica ritenuta responsabile, nella misura in cui possono essere determinati;

e) 

il danno ambientale causato dalla violazione;

f) 

qualsiasi azione intrapresa dalla persona fisica o giuridica ritenuta responsabile per attenuare il danno causato o porvi rimedio;

g) 

il fatto che la violazione sia stata commessa una sola volta o ripetutamente;

h) 

qualsiasi altro fattore aggravante o attenuante applicabile alle circostanze del caso.

Articolo 63 3.

Gli Stati membri devono essere quanto meno in grado di imporre le sanzioni seguenti in caso di violazione del presente regolamento, se pertinenti:

a) 

sanzioni pecuniarie;

b) 

la revoca o la sospensione temporanea dell’autorizzazione a svolgere attività connesse alla gestione e alla spedizione di rifiuti nella misura in cui tali attività rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento;

c) 

l’esclusione temporanea dalle procedure di appalto pubblico.

Articolo 63 4.
Gli Stati membri notificano alla Commissione, senza ritardo, le norme e misure di cui al paragrafo 1 ed eventuali modifiche successive.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito