+Articolo 67 3.
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Articolo 67 3.
Nell’esercizio dei suoi poteri, la Commissione tiene conto delle ispezioni e dei procedimenti penali, legali o amministrativi in corso o già effettuati per le stesse spedizioni dalle autorità di uno Stato membro ai sensi del presente regolamento e non interferisce con i suddetti procedimenti. Nell’esercizio dei suoi poteri, la Commissione tiene conto di eventuali richieste di rinvio presentate da un’autorità di uno Stato membro tramite il suo personale di ruolo responsabile della cooperazione o tramite i punti di contatto di cui all’articolo 65, paragrafo 2.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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