+Articolo 67 4.

Articolo 67 4.

Al termine delle azioni intraprese la Commissione redige una relazione. Se conclude che il trasporto della sostanza o dell’oggetto o la spedizione di rifiuti costituisce una spedizione illegale, la Commissione ne informa le autorità competenti del o dei paesi interessati e raccomanda che la spedizione illegale sia trattata conformemente agli articoli 25 e 26. La Commissione può altresì raccomandare alle autorità pertinenti degli Stati membri di dare un seguito e, se necessario, informare le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione interessati.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito