+Articolo 67 4.
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Articolo 67 4.
Al termine delle azioni intraprese la Commissione redige una relazione. Se conclude che il trasporto della sostanza o dell’oggetto o la spedizione di rifiuti costituisce una spedizione illegale, la Commissione ne informa le autorità competenti del o dei paesi interessati e raccomanda che la spedizione illegale sia trattata conformemente agli articoli 25 e 26. La Commissione può altresì raccomandare alle autorità pertinenti degli Stati membri di dare un seguito e, se necessario, informare le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione interessati.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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