+Articolo 69 Richieste di informazioni
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Articolo 69 Richieste di informazioni

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 69 1.
La Commissione può tenere colloqui con qualsiasi persona fisica o giuridica consenziente ai fini della raccolta di tutte le informazioni necessarie sulla spedizione di rifiuti.
Articolo 69 2.
Se il colloquio si svolge presso i locali di uno stabilimento, di un’impresa, di un intermediario o di un commerciante, la Commissione informa il personale di ruolo responsabile della cooperazione o i punti di contatto di cui all’articolo 65, paragrafo 2, nello Stato membro nel cui territorio ha luogo il colloquio. Se l’autorità di tale Stato membro lo esige, i suoi funzionari possono assistere il personale della Commissione nella conduzione del colloquio.

L’invito a un colloquio è inviato alla persona in questione con un preavviso di almeno dieci giorni lavorativi. Tale termine di preavviso può essere ridotto con il consenso espresso della persona interessata o per ragioni debitamente motivate dall’urgenza dell’ispezione.

Nel secondo caso, il termine di preavviso non è inferiore a 24 ore. L’invito comprende un elenco dei diritti della persona interessata, in particolare il diritto di essere assistita da una persona di sua scelta.

Articolo 69 3.
La Commissione può chiedere alle persone fisiche o giuridiche responsabili per uno stabilimento o un’impresa, o a qualsiasi intermediario e commerciante di fornire tutte le informazioni necessarie relative alla spedizione di rifiuti. La Commissione indica la base giuridica e la finalità della richiesta, specifica quali informazioni sono richieste e fissa il termine entro il quale devono essere fornite.
Articolo 69 4.
La Commissione mette senza indugio la richiesta a disposizione delle autorità pertinenti dello Stato membro nel cui territorio è situata la sede dello stabilimento, dell’impresa, dell’intermediario o del commerciante e alle autorità dello Stato membro il cui territorio è interessato.
Articolo 69 5.
Se lo stabilimento, l’impresa, l’intermediario o il commerciante non fornisce le informazioni richieste o la Commissione ritiene che le informazioni ricevute non siano sufficienti per giungere a una conclusione, si applica, mutatis mutandis, la seconda frase dell’articolo 61, paragrafo 6.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito