+Articolo 70 Garanzie procedurali
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Articolo 70 Garanzie procedurali

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 70 1.
La Commissione svolge ispezioni e richiede informazioni conformemente alle garanzie procedurali del notificatore, della persona che organizza la spedizione, del produttore di rifiuti, del detentore di rifiuti, del vettore di rifiuti, del destinatario o dell’impianto che riceve i rifiuti di cui al presente articolo.
Articolo 70 2.

Il notificatore, la persona che organizza la spedizione, il produttore di rifiuti, il detentore di rifiuti, il vettore di rifiuti, il destinatario o l’impianto che riceve i rifiuti hanno:

a) 

il diritto di non rendere dichiarazioni autoincriminanti;

b) 

il diritto di essere assistiti da una persona di sua scelta;

c) 

il diritto di esprimersi in una qualsiasi delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui si svolge l’ispezione;

d) 

il diritto di formulare osservazioni sui fatti che li riguardano, una volta completata l’ispezione e prima dell’adozione di una relazione di cui all’articolo 67, paragrafo 4. L’invito a presentare osservazioni contiene una sintesi dei fatti riguardanti la persona in questione e indica un termine adeguato per presentare osservazioni. In casi debitamente giustificati, ove necessario per tutelare la riservatezza dell’ispezione o di un’indagine amministrativa o penale in corso o futura da parte di un’autorità nazionale, la Commissione può decidere di rinviare l’invito a presentare osservazioni;

e) 

il diritto di ricevere una copia del verbale del colloquio e di approvarlo o di aggiungere osservazioni;

f) 

qualora la Commissione abbia formulato raccomandazioni giudiziarie a norma dell’articolo 67, paragrafo 4, fatti salvi i diritti di riservatezza degli informatori e conformemente alle norme applicabili in materia di riservatezza e protezione dei dati, la persona in questione può chiedere alla Commissione di fornire la relazione redatta a norma dell’articolo 67, paragrafo 4, nella misura in cui la riguarda. La Commissione concede l’accesso solo con il consenso esplicito di tutti i destinatari della relazione.

La Commissione raccoglie elementi a favore e a carico del notificatore, della persona che organizza la spedizione, del produttore di rifiuti, del detentore di rifiuti, del vettore di rifiuti, del destinatario o dell’impianto che riceve i rifiuti, svolge le ispezioni e richiede le informazioni in maniera obiettiva e imparziale e nel rispetto del principio della presunzione di innocenza.

Articolo 70 3.
La Commissione garantisce la riservatezza delle ispezioni, del colloquio e della richiesta effettuati a norma della presente sezione. Le informazioni trasmesse o ottenute nel corso delle ispezioni, dei colloqui e delle richieste a norma della presente sezione sono soggette alle norme in materia di protezione dei dati.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito