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+Articolo 73 1. |
Articolo 73 1.Prima della fine di ogni anno civile, ogni Stato membro presenta alla Commissione copia della relazione redatta e presentata al segretariato della convenzione di Basilea in conformità dell’articolo 13, paragrafo 3, di tale convenzione per l’anno civile precedente.
1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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