+Articolo 73 1.

Articolo 73 1.

Prima della fine di ogni anno civile, ogni Stato membro presenta alla Commissione copia della relazione redatta e presentata al segretariato della convenzione di Basilea in conformità dell’articolo 13, paragrafo 3, di tale convenzione per l’anno civile precedente.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito