+Articolo 73 2.
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Articolo 73 2.
Prima della fine di ogni anno civile, lo Stato membro redige anche una relazione relativa all’anno civile precedente sulla base del questionario di cui all’allegato XI e la trasmette alla Commissione. Entro un mese dalla trasmissione della suddetta relazione alla Commissione, lo Stato membro rende altresì disponibile al pubblico, per via elettronica tramite Internet, la sezione della relazione relativa all’articolo 25, all’articolo 60, paragrafo 1, e all’articolo 63, paragrafo 1, compresa la tabella 7 dell’allegato XI, assieme agli eventuali chiarimenti da esso ritenuti opportuni, e informa la Commissione dei relativi collegamenti ipertestuali. La Commissione stila un elenco dei collegamenti ipertestuali degli Stati membri e lo pubblica sul suo sito Internet.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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