+Articolo 74 Cooperazione internazionale

Articolo 74 Cooperazione internazionale

Articolo 74

Cooperazione internazionale

Gli Stati membri, se opportuno e necessario in collaborazione con la Commissione, cooperano con le altre parti della convenzione di Basilea e con le organizzazioni internazionali, tra l’altro attraverso lo scambio o la condivisione di informazioni, la promozione di tecnologie ecologicamente corrette e l’elaborazione di adeguati codici di buona prassi.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito