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+Articolo 74 Cooperazione internazionale |
Articolo 74 Cooperazione internazionaleArticolo 74 Cooperazione internazionale Gli Stati membri, se opportuno e necessario in collaborazione con la Commissione, cooperano con le altre parti della convenzione di Basilea e con le organizzazioni internazionali, tra l’altro attraverso lo scambio o la condivisione di informazioni, la promozione di tecnologie ecologicamente corrette e l’elaborazione di adeguati codici di buona prassi. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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