+Articolo 75 Designazione delle autorità competenti

Articolo 75 Designazione delle autorità competenti

Articolo 75

Designazione delle autorità competenti

Gli Stati membri designano l’autorità o le autorità competenti responsabili per l’attuazione del presente regolamento. Ciascuno Stato membro designa una sola autorità competente di transito.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito