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Articolo 75 Designazione delle autorità competentiArticolo 75 Designazione delle autorità competenti Gli Stati membri designano l’autorità o le autorità competenti responsabili per l’attuazione del presente regolamento. Ciascuno Stato membro designa una sola autorità competente di transito. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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