+Articolo 77 Designazione degli uffici doganali di entrata e di uscita

Articolo 77 Designazione degli uffici doganali di entrata e di uscita

Articolo 77

Designazione degli uffici doganali di entrata e di uscita

Gli Stati membri possono designare uffici doganali specifici di entrata e di uscita per le spedizioni di rifiuti che entrano nell’Unione e ne escono. Se uno Stato membro decide di designare tali uffici doganali, nessun altro valico di frontiera all’interno di tale Stato membro è utilizzato per le spedizioni in entrata nell’Unione o in uscita dall’Unione.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito