|
+Articolo 77 Designazione degli uffici doganali di entrata e di uscita |
Articolo 77 Designazione degli uffici doganali di entrata e di uscitaArticolo 77 Designazione degli uffici doganali di entrata e di uscita Gli Stati membri possono designare uffici doganali specifici di entrata e di uscita per le spedizioni di rifiuti che entrano nell’Unione e ne escono. Se uno Stato membro decide di designare tali uffici doganali, nessun altro valico di frontiera all’interno di tale Stato membro è utilizzato per le spedizioni in entrata nell’Unione o in uscita dall’Unione. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
|