+Articolo 79 4.
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Articolo 79 4.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 80 per modificare l’allegato III B al fine di includervi, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, i rifiuti non pericolosi non elencati negli allegati III, IV o V, qualora si dimostri che i rifiuti in questione saranno gestiti in modo ecologicamente corretto all’interno dell’Unione.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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