+Articolo 79 7.
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Articolo 79 7.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 80 per modificare l’allegato X per quanto riguarda i criteri che vi figurano, sulla base delle esperienze acquisite durante l’attuazione del presente regolamento, e per aggiornare le informazioni contenute in tale allegato in merito alla normativa dell’Unione e agli orientamenti internazionali sulla base degli sviluppi intervenuti nei pertinenti consessi internazionali o a livello dell’Unione per quanto riguarda una gestione ecologicamente corretta e per tenere conto del progresso scientifico e tecnico.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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