+Articolo 80 Esercizio della delega
---+Articolo 80 1.
---+Articolo 80 2.
---+Articolo 80 3.
---+Articolo 80 4.
---+Articolo 80 5.
---+Articolo 80 6.
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Articolo 80 Esercizio della delega
1. Panoramica
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Regolamentazione |
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Articolo 80 1.
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Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
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Articolo 80 2.
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La delega di potere di cui all’articolo 14, paragrafo 3, all’articolo 15, paragrafo 6, all’articolo 18, paragrafo 15, all’articolo 27, paragrafo 2, all’articolo 29, paragrafo 6, all’articolo 39, paragrafo 5, all’articolo 41, paragrafo 1, all’articolo 43, paragrafo 4, all’articolo 45, paragrafo 6 e all’articolo 79 è conferita alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
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Articolo 80 3.
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La delega di potere di cui all’articolo 14, paragrafo 3, all’articolo 15, paragrafo 6, all’articolo 18, paragrafo 15, all’articolo 27, paragrafo 2, all’articolo 29, paragrafo 6, all’articolo 39, paragrafo 5, all’articolo 41, paragrafo 1, all’articolo 43, paragrafo 4, all’articolo 45, paragrafo 6 e all’articolo 79 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
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Articolo 80 4.
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Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
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Articolo 80 5.
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Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
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Articolo 80 6.
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L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 3, dell’articolo 15, paragrafo 6, dell’articolo 18, paragrafo 15, dell’articolo 27, paragrafo 2, dell’articolo 29, paragrafo 6, dell’articolo 39, paragrafo 5, dell’articolo 41, paragrafo 1, dell’articolo 43, paragrafo 4, dell’articolo 45, paragrafo 6, e dell’articolo 79 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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