+Articolo 80 2.
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Articolo 80 2.
La delega di potere di cui all’articolo 14, paragrafo 3, all’articolo 15, paragrafo 6, all’articolo 18, paragrafo 15, all’articolo 27, paragrafo 2, all’articolo 29, paragrafo 6, all’articolo 39, paragrafo 5, all’articolo 41, paragrafo 1, all’articolo 43, paragrafo 4, all’articolo 45, paragrafo 6 e all’articolo 79 è conferita alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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