+Articolo 80 6.

Articolo 80 6.

L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 3, dell’articolo 15, paragrafo 6, dell’articolo 18, paragrafo 15, dell’articolo 27, paragrafo 2, dell’articolo 29, paragrafo 6, dell’articolo 39, paragrafo 5, dell’articolo 41, paragrafo 1, dell’articolo 43, paragrafo 4, dell’articolo 45, paragrafo 6, e dell’articolo 79 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito