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+Articolo 17 1. |
Articolo 17 1.Nell’ambito delle salvaguardie volte a preservare la disponibilità, l’autenticità, l’integrità e la riservatezza dei dati, le entità finanziarie includono nelle procedure per la gestione delle modifiche delle TIC di cui all’articolo 9, paragrafo 4, lettera e), del regolamento (UE) 2022/2554, per tutte le modifiche a software, hardware, componenti firmware, sistemi o parametri di sicurezza, tutti gli elementi seguenti:
a)
una verifica del rispetto dei requisiti di sicurezza delle TIC;
b)
i meccanismi per garantire l’indipendenza delle funzioni che approvano le modifiche e delle funzioni responsabili della richiesta e dell’attuazione di tali modifiche;
c)
una chiara descrizione dei ruoli e delle responsabilità per garantire che:
i)
le modifiche siano specificate e pianificate;
ii)
sia prevista una transizione adeguata;
iii)
le modifiche siano testate e finalizzate in modo controllato;
iv)
vi sia un’efficace garanzia della qualità;
d)
la documentazione e la comunicazione dei dettagli della modifica, tra cui:
i)
lo scopo e la portata della modifica;
ii)
la tempistica per l’implementazione della modifica;
iii)
i risultati attesi;
e)
l’identificazione delle responsabilità e delle procedure di fall-back, comprese le responsabilità e le procedure per l’interruzione delle modifiche o per il ripristino in caso di modifiche non implementate correttamente;
f)
procedure, protocolli e strumenti per la gestione delle modifiche di emergenza che forniscano adeguate salvaguardie;
g)
procedure per documentare, rivalutare, valutare e approvare le modifiche di emergenza dopo la loro implementazione, comprese soluzioni workaround e patch;
h)
l’identificazione dell’impatto potenziale di una modifica sulle misure di sicurezza delle TIC esistenti e la valutazione dell’eventualità che tale modifica richieda l’adozione di ulteriori misure di sicurezza delle TIC. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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