+Articolo 18 1.

Articolo 18 1.

Nell’ambito delle salvaguardie volte a preservare la disponibilità, l’autenticità, l’integrità e la riservatezza dei dati, le entità finanziarie specificano, documentano e attuano una politica in materia di sicurezza fisica e ambientale. Le entità finanziarie elaborano tale politica alla luce del panorama delle minacce informatiche, conformemente alla classificazione effettuata ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2554, e alla luce del profilo di rischio complessivo delle risorse TIC e dei patrimoni informativi accessibili.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito