+Articolo 18 1.
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Articolo 18 1.
Nell’ambito delle salvaguardie volte a preservare la disponibilità, l’autenticità, l’integrità e la riservatezza dei dati, le entità finanziarie specificano, documentano e attuano una politica in materia di sicurezza fisica e ambientale. Le entità finanziarie elaborano tale politica alla luce del panorama delle minacce informatiche, conformemente alla classificazione effettuata ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2554, e alla luce del profilo di rischio complessivo delle risorse TIC e dei patrimoni informativi accessibili.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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