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+Articolo 18 2. |
Articolo 18 2.La politica in materia di sicurezza fisica e ambientale di cui al paragrafo 1 contiene tutti gli elementi seguenti:
a)
un riferimento alla sezione della politica sul controllo dei diritti di gestione degli accessi di cui all’articolo 21, primo comma, lettera g);
b)
le misure per proteggere da attacchi, incidenti e minacce e pericoli ambientali i locali, i centri di elaborazione dati dell’entità finanziaria e le aree designate come sensibili dall’entità finanziaria, dove risiedono le risorse TIC e i patrimoni informativi;
c)
le misure volte a garantire la sicurezza delle risorse TIC, sia all’interno che all’esterno dei locali dell’entità finanziaria, tenendo conto dei risultati della valutazione dei rischi informatici relativi alle risorse TIC pertinenti;
d)
le misure volte a garantire la disponibilità, l’autenticità, l’integrità e la riservatezza delle risorse TIC, dei patrimoni informativi e dei dispositivi di controllo degli accessi fisici dell’entità finanziaria attraverso un’adeguata manutenzione;
e)
le misure per preservare la disponibilità, l’autenticità, l’integrità e la riservatezza dei dati, tra cui:
i)
una politica «clear desk» per i documenti cartacei;
ii)
una politica «clear screen» per le strutture di elaborazione delle informazioni. Ai fini della lettera b), le misure di protezione dalle minacce e dai pericoli ambientali sono commisurate all’importanza dei locali, dei centri di elaborazione dati, delle aree designate come sensibili e alla criticità delle operazioni o dei sistemi di TIC ivi ubicati. Ai fini della lettera c), la politica in materia di sicurezza fisica e ambientale di cui al paragrafo 1 contiene misure per fornire una protezione adeguata alle risorse TIC non presidiate. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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