+Articolo 28 2.

Articolo 28 2.

Le entità finanziarie di cui al paragrafo 1, nell’ambito del quadro semplificato per la gestione dei rischi informatici, provvedono affinché il loro organo di gestione:

a) 

abbia la responsabilità generale di assicurare che il quadro semplificato per la gestione dei rischi informatici consenta di realizzare la strategia aziendale dell’entità finanziaria conformemente alla sua propensione al rischio e garantisca che il rischio informatico sia considerato in tale contesto;

b) 

definisca chiaramente ruoli e responsabilità per tutti i compiti connessi alle TIC;

c) 

definisca gli obiettivi di sicurezza delle informazioni e i requisiti in materia di TIC;

d) 

approvi, supervisioni e riesamini periodicamente:

i) 

la classificazione dei patrimoni informativi dell’entità finanziaria di cui all’articolo 30, paragrafo 1, del presente regolamento, l’elenco dei principali rischi identificati, l’analisi dell’impatto sull’attività e le relative politiche;

ii) 

i piani di continuità operativa dell’entità finanziaria e le misure di risposta e recupero di cui all’articolo 16, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2022/2554;

e) 

assegni e riesamini almeno una volta all’anno le risorse finanziarie necessarie per soddisfare le esigenze di resilienza operativa digitale dell’entità finanziaria rispetto a tutti i tipi di risorse, compresi i pertinenti programmi di sensibilizzazione sulla sicurezza delle TIC e le attività di formazione sulla resilienza operativa digitale nonché le competenze in materia di TIC per tutto il personale;

f) 

specifichi e attui le politiche e le misure di cui ai capi I, II e III del presente titolo per identificare, valutare e gestire i rischi informatici a cui l’entità finanziaria è esposta;

g) 

identifichi e attui le procedure, i protocolli TIC e gli strumenti necessari per proteggere tutti i patrimoni informativi e le risorse TIC;

h) 

garantisca che il personale dell’entità finanziaria sia tenuto aggiornato con conoscenze e competenze adeguate per comprendere e valutare i rischi informatici e il loro impatto sulle operazioni dell’entità finanziaria, in funzione del rischio informatico gestito;

i) 

stabilisca le modalità di comunicazione, tra cui la frequenza, la forma e il contenuto delle relazioni all’organo di gestione sulla sicurezza delle informazioni e sulla resilienza operativa digitale.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito