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+Articolo 28 2. |
Articolo 28 2.Le entità finanziarie di cui al paragrafo 1, nell’ambito del quadro semplificato per la gestione dei rischi informatici, provvedono affinché il loro organo di gestione:
a)
abbia la responsabilità generale di assicurare che il quadro semplificato per la gestione dei rischi informatici consenta di realizzare la strategia aziendale dell’entità finanziaria conformemente alla sua propensione al rischio e garantisca che il rischio informatico sia considerato in tale contesto;
b)
definisca chiaramente ruoli e responsabilità per tutti i compiti connessi alle TIC;
c)
definisca gli obiettivi di sicurezza delle informazioni e i requisiti in materia di TIC;
d)
approvi, supervisioni e riesamini periodicamente:
i)
la classificazione dei patrimoni informativi dell’entità finanziaria di cui all’articolo 30, paragrafo 1, del presente regolamento, l’elenco dei principali rischi identificati, l’analisi dell’impatto sull’attività e le relative politiche;
ii)
i piani di continuità operativa dell’entità finanziaria e le misure di risposta e recupero di cui all’articolo 16, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2022/2554;
e)
assegni e riesamini almeno una volta all’anno le risorse finanziarie necessarie per soddisfare le esigenze di resilienza operativa digitale dell’entità finanziaria rispetto a tutti i tipi di risorse, compresi i pertinenti programmi di sensibilizzazione sulla sicurezza delle TIC e le attività di formazione sulla resilienza operativa digitale nonché le competenze in materia di TIC per tutto il personale;
f)
specifichi e attui le politiche e le misure di cui ai capi I, II e III del presente titolo per identificare, valutare e gestire i rischi informatici a cui l’entità finanziaria è esposta;
g)
identifichi e attui le procedure, i protocolli TIC e gli strumenti necessari per proteggere tutti i patrimoni informativi e le risorse TIC;
h)
garantisca che il personale dell’entità finanziaria sia tenuto aggiornato con conoscenze e competenze adeguate per comprendere e valutare i rischi informatici e il loro impatto sulle operazioni dell’entità finanziaria, in funzione del rischio informatico gestito;
i)
stabilisca le modalità di comunicazione, tra cui la frequenza, la forma e il contenuto delle relazioni all’organo di gestione sulla sicurezza delle informazioni e sulla resilienza operativa digitale. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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