+Articolo 29 1.

Articolo 29 1.

Le entità finanziarie di cui all’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2554 elaborano, documentano e attuano una politica di sicurezza delle informazioni nel contesto del quadro semplificato per la gestione dei rischi informatici. La politica di sicurezza delle informazioni specifica le norme e i principi di alto livello per tutelare la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e l’autenticità dei dati e dei servizi che le entità finanziarie forniscono.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito