+Articolo 29 1.
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Articolo 29 1.
Le entità finanziarie di cui all’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2554 elaborano, documentano e attuano una politica di sicurezza delle informazioni nel contesto del quadro semplificato per la gestione dei rischi informatici. La politica di sicurezza delle informazioni specifica le norme e i principi di alto livello per tutelare la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e l’autenticità dei dati e dei servizi che le entità finanziarie forniscono.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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