+Articolo 29 2.

Articolo 29 2.

Sulla base della politica di sicurezza delle informazioni di cui al paragrafo 1, le entità finanziarie di cui al paragrafo 1 stabiliscono e attuano misure di sicurezza delle TIC per attenuare la loro esposizione al rischio informatico, comprese le misure di attenuazione messe in atto dai fornitori terzi di servizi TIC.

Le misure di sicurezza delle TIC includono tutte le misure di cui agli articoli da 30 a 38.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito