+Articolo 32 1.
|
Articolo 32 1.
Le entità finanziarie di cui all’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2554 identificano e attuano misure di sicurezza fisica elaborate sulla base del panorama delle minacce e conformemente alla classificazione di cui all’articolo 30, paragrafo 1, del presente regolamento, del profilo di rischio complessivo delle risorse TIC e dei patrimoni informativi accessibili.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
|