+Articolo 32 1.

Articolo 32 1.

Le entità finanziarie di cui all’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2554 identificano e attuano misure di sicurezza fisica elaborate sulla base del panorama delle minacce e conformemente alla classificazione di cui all’articolo 30, paragrafo 1, del presente regolamento, del profilo di rischio complessivo delle risorse TIC e dei patrimoni informativi accessibili.

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito