+Articolo 9 2

Articolo 9 2

2.   La politica specifica le modalità con cui l’entità finanziaria è tenuta a valutare se i fornitori terzi di servizi TIC utilizzati per i servizi TIC a supporto di funzioni essenziali o importanti soddisfano standard di prestazione e di qualità adeguati, in linea con l’accordo contrattuale e con le politiche dell’entità finanziaria stessa. La politica garantisce in particolare:

a)

che i fornitori terzi di servizi TIC forniscano all’entità finanziaria relazioni adeguate sulle loro attività e sui loro servizi, tra cui relazioni periodiche, relazioni sugli incidenti, relazioni sull’erogazione dei servizi, relazioni sulla sicurezza delle TIC e relazioni sulle misure e sui test di continuità operativa;

b)

che le prestazioni dei fornitori terzi di servizi TIC siano valutate mediante indicatori chiave di prestazione, indicatori chiave di controllo, audit, autocertificazioni e revisioni indipendenti in linea con il quadro per la gestione dei rischi informatici dell’entità finanziaria;

c)

che l’entità finanziaria riceva altre informazioni pertinenti dai fornitori terzi di servizi TIC;

d)

che all’entità finanziaria siano notificati, se del caso, gli incidenti connessi alle TIC e gli incidenti operativi o di sicurezza dei pagamenti;

e)

che si proceda a revisioni e audit indipendenti che verifichino la conformità alle politiche e ai requisiti di natura legale e regolamentare.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito