+Articolo 9 2
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Articolo 9 2
2. La politica specifica le modalità con cui l’entità finanziaria è tenuta a valutare se i fornitori terzi di servizi TIC utilizzati per i servizi TIC a supporto di funzioni essenziali o importanti soddisfano standard di prestazione e di qualità adeguati, in linea con l’accordo contrattuale e con le politiche dell’entità finanziaria stessa. La politica garantisce in particolare:
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a)
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che i fornitori terzi di servizi TIC forniscano all’entità finanziaria relazioni adeguate sulle loro attività e sui loro servizi, tra cui relazioni periodiche, relazioni sugli incidenti, relazioni sull’erogazione dei servizi, relazioni sulla sicurezza delle TIC e relazioni sulle misure e sui test di continuità operativa;
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b)
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che le prestazioni dei fornitori terzi di servizi TIC siano valutate mediante indicatori chiave di prestazione, indicatori chiave di controllo, audit, autocertificazioni e revisioni indipendenti in linea con il quadro per la gestione dei rischi informatici dell’entità finanziaria;
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c)
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che l’entità finanziaria riceva altre informazioni pertinenti dai fornitori terzi di servizi TIC;
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d)
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che all’entità finanziaria siano notificati, se del caso, gli incidenti connessi alle TIC e gli incidenti operativi o di sicurezza dei pagamenti;
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e)
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che si proceda a revisioni e audit indipendenti che verifichino la conformità alle politiche e ai requisiti di natura legale e regolamentare.
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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