+Articolo 3 Informazioni specifiche da fornire nelle relazioni intermedie
---+Articolo 3 a)
---+Articolo 3 b)
---+Articolo 3 c)
---+Articolo 3 d)
---+Articolo 3 e)
---+Articolo 3 f)
---+Articolo 3 g)
---+Articolo 3 h)
---+Articolo 3 i)
---+Articolo 3 j)
---+Articolo 3 k)
---+Articolo 3 l)
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Articolo 3 Informazioni specifiche da fornire nelle relazioni intermedie
Le relazioni intermedie di cui all’articolo 19, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2022/2554 contengono almeno tutte le informazioni specifiche seguenti:
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 3 a)
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se del caso, il codice di riferimento dell’incidente fornito dall’autorità competente;
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Articolo 3 b)
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la data e l’ora in cui si è verificato l’incidente connesso alle TIC;
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Articolo 3 c)
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se del caso, la data e l’ora in cui l’entità finanziaria ha ripreso le sue regolari attività;
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Articolo 3 d)
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informazioni sul modo in cui sono stati soddisfatti i criteri di cui agli articoli da 1 a 8 del regolamento delegato (UE) 2024/1772, in base ai quali l’entità finanziaria ha classificato l’incidente connesso alle TIC come grave;
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Articolo 3 e)
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il tipo di incidente connesso alle TIC;
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Articolo 3 f)
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se del caso, le minacce e le tecniche utilizzate dall’autore della minaccia;
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Articolo 3 g)
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le aree funzionali e i processi commerciali interessati;
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Articolo 3 h)
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le componenti infrastrutturali interessate che sostengono i processi commerciali;
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Articolo 3 i)
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l’impatto sugli interessi finanziari dei clienti;
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Articolo 3 j)
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informazioni sulla segnalazione dell’incidente connesso alle TIC ad altre autorità;
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Articolo 3 k)
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le azioni o misure temporanee adottate o previste dall’entità finanziaria per effettuare il ripristino a seguito dell’incidente connesso alle TIC;
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Articolo 3 l)
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se del caso, informazioni sugli indicatori di compromissione.
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,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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