+Articolo 3 Informazioni specifiche da fornire nelle relazioni intermedie
---+Articolo 3 a)
---+Articolo 3 b)
---+Articolo 3 c)
---+Articolo 3 d)
---+Articolo 3 e)
---+Articolo 3 f)
---+Articolo 3 g)
---+Articolo 3 h)
---+Articolo 3 i)
---+Articolo 3 j)
---+Articolo 3 k)
---+Articolo 3 l)

Articolo 3 Informazioni specifiche da fornire nelle relazioni intermedie

Le relazioni intermedie di cui all’articolo 19, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2022/2554 contengono almeno tutte le informazioni specifiche seguenti:

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione
Articolo 3 a)

se del caso, il codice di riferimento dell’incidente fornito dall’autorità competente;

Articolo 3 b)

la data e l’ora in cui si è verificato l’incidente connesso alle TIC;

Articolo 3 c)

se del caso, la data e l’ora in cui l’entità finanziaria ha ripreso le sue regolari attività;

Articolo 3 d)

informazioni sul modo in cui sono stati soddisfatti i criteri di cui agli articoli da 1 a 8 del regolamento delegato (UE) 2024/1772, in base ai quali l’entità finanziaria ha classificato l’incidente connesso alle TIC come grave;

Articolo 3 e)

il tipo di incidente connesso alle TIC;

Articolo 3 f)

se del caso, le minacce e le tecniche utilizzate dall’autore della minaccia;

Articolo 3 g)

le aree funzionali e i processi commerciali interessati;

Articolo 3 h)

le componenti infrastrutturali interessate che sostengono i processi commerciali;

Articolo 3 i)

l’impatto sugli interessi finanziari dei clienti;

Articolo 3 j)

informazioni sulla segnalazione dell’incidente connesso alle TIC ad altre autorità;

Articolo 3 k)

le azioni o misure temporanee adottate o previste dall’entità finanziaria per effettuare il ripristino a seguito dell’incidente connesso alle TIC;

Articolo 3 l)

se del caso, informazioni sugli indicatori di compromissione.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito