+Articolo 5 1
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Articolo 5 1
1. Le entità finanziarie trasmettono la notifica iniziale e le relazioni intermedia e finale di cui all’articolo 19, paragrafo 4, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2022/2554 entro i termini seguenti:
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a)
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per la relazione iniziale: quanto prima, ma in ogni caso entro quattro ore dalla classificazione dell’incidente connesso alle TIC come grave ed entro 24 ore dal momento in cui l’entità finanziaria è venuta a conoscenza dell’incidente connesso alle TIC;
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b)
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per la relazione intermedia: al più tardi entro 72 ore dalla trasmissione della notifica iniziale, anche se lo stato o il trattamento dell’incidente non sono cambiati conformemente all’articolo 19, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2022/2554. Le entità finanziarie trasmettono una relazione intermedia aggiornata senza indebito ritardo e in ogni caso quando sono state riprese le regolari attività;
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c)
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per la relazione finale: entro un mese dalla trasmissione della relazione intermedia o, se del caso, dall’ultima relazione intermedia aggiornata.
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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