+Articolo 5 1

Articolo 5 1

1.   Le entità finanziarie trasmettono la notifica iniziale e le relazioni intermedia e finale di cui all’articolo 19, paragrafo 4, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2022/2554 entro i termini seguenti:

a)

per la relazione iniziale: quanto prima, ma in ogni caso entro quattro ore dalla classificazione dell’incidente connesso alle TIC come grave ed entro 24 ore dal momento in cui l’entità finanziaria è venuta a conoscenza dell’incidente connesso alle TIC;

b)

per la relazione intermedia: al più tardi entro 72 ore dalla trasmissione della notifica iniziale, anche se lo stato o il trattamento dell’incidente non sono cambiati conformemente all’articolo 19, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2022/2554. Le entità finanziarie trasmettono una relazione intermedia aggiornata senza indebito ritardo e in ogni caso quando sono state riprese le regolari attività;

c)

per la relazione finale: entro un mese dalla trasmissione della relazione intermedia o, se del caso, dall’ultima relazione intermedia aggiornata.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito