6. Le autorità competenti possono decidere che il paragrafo 4 non si applichi alla trasmissione di una notifica iniziale o di una relazione intermedia da parte di entità finanziarie, diverse da quelle di cui al paragrafo 5, che sono significative o hanno carattere sistemico per il settore finanziario a livello nazionale o dell’Unione. Le autorità competenti notificano la loro decisione alle entità finanziarie individuate. La decisione dell’autorità competente si applica solo agli incidenti segnalati dopo la data di notifica della decisione da parte dell’autorità competente alle entità finanziarie individuate.