+Articolo 2 3

Articolo 2 3

3.   Ove giustificato dall’organizzazione amministrativa e dal rischio rispettivi, gli Stati membri possono fissare una soglia inferiore per la designazione delle seguenti importanti cariche pubbliche:

a)

membri degli organi direttivi di partiti politici rappresentati a livello regionale o locale di cui al paragrafo 1, punto 34), lettera a), punto iii);

b)

capi di autorità regionali e locali di cui al paragrafo 1, punto 34), lettera a), punto viii).

Gli Stati membri notificano tali soglie inferiori alla Commissione.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito