3. Ove giustificato dall’organizzazione amministrativa e dal rischio rispettivi, gli Stati membri possono fissare una soglia inferiore per la designazione delle seguenti importanti cariche pubbliche:
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a)
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membri degli organi direttivi di partiti politici rappresentati a livello regionale o locale di cui al paragrafo 1, punto 34), lettera a), punto iii);
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b)
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capi di autorità regionali e locali di cui al paragrafo 1, punto 34), lettera a), punto viii).
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Gli Stati membri notificano tali soglie inferiori alla Commissione.