1. Gli Stati membri possono decidere di esonerare, in tutto o in parte, i prestatori di servizi di gioco d'azzardo dagli obblighi di cui al presente regolamento sulla base del comprovato basso livello di rischio rappresentato dalla natura e, se del caso, dalle dimensioni operative di detti servizi.
L'esenzione di cui al primo comma non si applica:
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b)
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ai prestatori di servizi di gioco d'azzardo la cui attività principale consiste nel fornire servizi di gioco d'azzardo online o servizi connessi con le scommesse sportive diversi:
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i)
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dai servizi di gioco d'azzardo online gestiti dallo Stato attraverso un'autorità pubblica ovvero un'impresa o un organismo controllati dallo Stato;
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ii)
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dai servizi di gioco d'azzardo online le cui organizzazione, gestione e amministrazione sono disciplinate dallo Stato.
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