2. Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri effettuano una valutazione del rischio delle società calcistiche professionistiche valutando:
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a)
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le minacce e le vulnerabilità che le società calcistiche professionistiche presentano in termini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e i relativi fattori di mitigazione;
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b)
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i rischi connessi all'entità e alla natura transfrontaliera delle operazioni.
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Nell'effettuare le valutazioni del rischio di cui al primo comma del presente paragrafo, gli Stati membri tengono conto dei risultati delle valutazioni del rischio svolte a livello dell'Unione dalla Commissione a norma dell'articolo 7 della direttiva (UE) 2024/1640.