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+Articolo 7 2 |
Articolo 7 22. Entro due mesi dalla notifica di cui al paragrafo 2, la Commissione intraprende una delle azioni seguenti:
Ai fini del primo comma, la Commissione può chiedere informazioni supplementari allo Stato membro notificante. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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