+Articolo 7 2

Articolo 7 2

2.   Entro due mesi dalla notifica di cui al paragrafo 2, la Commissione intraprende una delle azioni seguenti:

a)

conferma che l'esenzione può essere concessa sulla base della motivazione fornita dallo Stato membro;

b)

con decisione motivata, dichiara che l'esenzione non può essere concessa.

Ai fini del primo comma, la Commissione può chiedere informazioni supplementari allo Stato membro notificante.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito