1. I soggetti obbligati che desiderano svolgere per la prima volta attività nel territorio di un altro Stato membro notificano ai supervisori del loro Stato membro d’origine le attività che intendono svolgere in tale altro Stato membro. Tale notifica è presentata non appena il soggetto obbligato adotta misure finalizzate allo svolgimento di tali attività e, nel caso degli stabilimenti, almeno entro tre mesi prima dell'inizio delle attività di tali stabilimenti. I soggetti obbligati informano immediatamente i supervisori del loro Stato membro d’origine al momento dell'avvio di dette attività in tale altro Stato membro.
Il primo comma non si applica ai soggetti obbligati sottoposti a procedure di notifica specifiche per l'esercizio della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi a norma di altri atti giuridici dell'Unione o ai casi in cui il soggetto obbligato è sottoposto a specifici obblighi di autorizzazione per operare nel territorio di tale altro Stato membro.