+Articolo 9 2

Articolo 9 2

2.   Le politiche, le procedure e i controlli di cui al paragrafo 1 includono:

a)

le politiche e le procedure interne, tra cui in particolare:

i)

l'esecuzione e l'aggiornamento della valutazione del rischio per l'intera attività;

ii)

il quadro di gestione del rischio del soggetto obbligato;

iii)

l'adeguata verifica della clientela per attuare il capo III del presente regolamento, comprese le procedure per determinare se il cliente, il titolare effettivo o la persona per conto della quale o a favore della quale è realizzata un'operazione o un'attività sia una persona politicamente esposta o un familiare o un soggetto con il quale le persone intrattengono notoriamente stretti legami;

iv)

la segnalazione delle operazioni sospette;

v)

l'esternalizzazione o il ricorso all'adeguata verifica della clientela effettuata da altri soggetti obbligati;

vi)

la conservazione dei dati e le politiche relative al trattamento dei dati personali a norma degli articoli 76 e 77;

vii)

il monitoraggio e la gestione del rispetto di tali politiche e procedure interne in conformità della lettera b), del presente paragrafo, l'identificazione e la gestione delle carenze e l'attuazione di azioni correttive;

viii)

la verifica, proporzionale ai rischi associati ai compiti e alle funzioni da svolgere, al momento dell'assunzione e dell'assegnazione del personale a taluni compiti e funzioni e della nomina di agenti e distributori, che tali persone soddisfino requisiti di onorabilità;

ix)

la comunicazione interna delle politiche, delle procedure e dei controlli interni del soggetto obbligato, anche ai suoi agenti, distributori e prestatori di servizi coinvolti nell'attuazione delle politiche AML/CFT;

x)

una politica in materia di formazione dei dipendenti e, se del caso, degli agenti e distributori in merito alle misure poste in essere dal soggetto obbligato per conformarsi agli obblighi del presente regolamento, del regolamento (UE) 2023/1113 e degli eventuali atti amministrativi emanati da un supervisore;

b)

i controlli interni e una funzione di revisione indipendente per la verifica delle politiche e delle procedure interne di cui alla lettera a) del presente paragrafo e dei controlli in vigore presso il soggetto obbligato. In assenza di una funzione di revisione indipendente, i soggetti obbligati possono far svolgere tale verifica a un esperto esterno.

Le politiche, le procedure e i controlli interni di cui al primo comma sono registrati per iscritto. Le politiche interne sono approvate dall'organo di amministrazione nella sua funzione di gestione. Le procedure interne e i controlli, sono approvate almeno a livello di manager della funzione di controllo della conformità.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito