+Articolo 9 Ambito di applicazione delle politiche, delle procedure e dei controlli interni
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Articolo 9 Ambito di applicazione delle politiche, delle procedure e dei controlli interni

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 9 1

1.   I soggetti obbligati pongono in essere politiche, procedure e controlli interni per garantire la conformità al presente regolamento, al regolamento (UE) 2023/1113 e agli eventuali atti amministrativi emanati da un supervisore e in particolare per:

a)

mitigare e gestire in maniera efficace i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo individuati a livello dell'Unione, degli Stati membri e degli stessi soggetti obbligati;

b)

oltre all'obbligo di applicare sanzioni finanziarie mirate, mitigare e gestire i rischi di mancata attuazione e di evasione delle sanzioni finanziarie mirate.

Le politiche, procedure e controlli di cui al primo comma sono commisurati alla natura dell'attività, inclusi i suoi rischi e la sua complessità, e alle dimensioni del soggetto obbligato e riguardano tutte le attività del soggetto obbligato che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

Articolo 9 2

2.   Le politiche, le procedure e i controlli di cui al paragrafo 1 includono:

a)

le politiche e le procedure interne, tra cui in particolare:

i)

l'esecuzione e l'aggiornamento della valutazione del rischio per l'intera attività;

ii)

il quadro di gestione del rischio del soggetto obbligato;

iii)

l'adeguata verifica della clientela per attuare il capo III del presente regolamento, comprese le procedure per determinare se il cliente, il titolare effettivo o la persona per conto della quale o a favore della quale è realizzata un'operazione o un'attività sia una persona politicamente esposta o un familiare o un soggetto con il quale le persone intrattengono notoriamente stretti legami;

iv)

la segnalazione delle operazioni sospette;

v)

l'esternalizzazione o il ricorso all'adeguata verifica della clientela effettuata da altri soggetti obbligati;

vi)

la conservazione dei dati e le politiche relative al trattamento dei dati personali a norma degli articoli 76 e 77;

vii)

il monitoraggio e la gestione del rispetto di tali politiche e procedure interne in conformità della lettera b), del presente paragrafo, l'identificazione e la gestione delle carenze e l'attuazione di azioni correttive;

viii)

la verifica, proporzionale ai rischi associati ai compiti e alle funzioni da svolgere, al momento dell'assunzione e dell'assegnazione del personale a taluni compiti e funzioni e della nomina di agenti e distributori, che tali persone soddisfino requisiti di onorabilità;

ix)

la comunicazione interna delle politiche, delle procedure e dei controlli interni del soggetto obbligato, anche ai suoi agenti, distributori e prestatori di servizi coinvolti nell'attuazione delle politiche AML/CFT;

x)

una politica in materia di formazione dei dipendenti e, se del caso, degli agenti e distributori in merito alle misure poste in essere dal soggetto obbligato per conformarsi agli obblighi del presente regolamento, del regolamento (UE) 2023/1113 e degli eventuali atti amministrativi emanati da un supervisore;

b)

i controlli interni e una funzione di revisione indipendente per la verifica delle politiche e delle procedure interne di cui alla lettera a) del presente paragrafo e dei controlli in vigore presso il soggetto obbligato. In assenza di una funzione di revisione indipendente, i soggetti obbligati possono far svolgere tale verifica a un esperto esterno.

Le politiche, le procedure e i controlli interni di cui al primo comma sono registrati per iscritto. Le politiche interne sono approvate dall'organo di amministrazione nella sua funzione di gestione. Le procedure interne e i controlli, sono approvate almeno a livello di manager della funzione di controllo della conformità.

Articolo 9 3

3.   I soggetti obbligati tengono aggiornati le politiche interne, le procedure e i controlli e li migliorano qualora siano individuate carenze.

Articolo 9 4

4.   Entro il 10 luglio 2026, l'AMLA emana orientamenti sugli elementi di cui i soggetti obbligati dovrebbero tenere conto, in base alla natura della loro attività, inclusi i suoi rischi e la sua complessità, e alle loro dimensioni, nel decidere la portata delle politiche, delle procedure e dei controlli interni, in particolare per quanto riguarda il personale assegnato a funzioni di controllo della conformità. Tali orientamenti individuano inoltre le situazioni in cui, per la natura e le dimensioni del soggetto obbligato:

i)

i controlli interni devono essere organizzati a livello della funzione commerciale, della funzione di controllo della conformità e della funzione di revisione;

ii)

la funzione di revisione indipendente può essere svolta da un esperto esterno.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito