+Articolo 11 1

Articolo 11 1

1.   I soggetti obbligati nominano un membro dell'organo di amministrazione nella sua funzione di gestione, che è responsabile di garantire la conformità al presente regolamento, al regolamento (UE) 2023/1113 e agli eventuali atti amministrativi emanati da un supervisore («manager della funzione di controllo della conformità»).

Il manager della funzione di controllo della conformità garantisce che le politiche interne, le procedure e i controlli del soggetto obbligato siano coerenti con l'esposizione al rischio del soggetto e che siano messi in atto. Il manager della funzione di controllo della conformità garantisce altresì che a tale scopo siano destinate sufficienti risorse umane e materiali. Il manager della funzione di controllo della conformità è responsabile della ricezione di informazioni su carenze significative o rilevanti in tali politiche, procedure e controlli.

Qualora l'organo di amministrazione nella sua funzione di gestione sia un organo con la responsabilità collettiva delle proprie decisioni, il manager della funzione di controllo della conformità è responsabile di assistere e fornire consulenza a tale organo, nonché di preparare le decisioni di cui al presente articolo.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito