+Articolo 11 5

Articolo 11 5

5.   I soggetti obbligati garantiscono che l'incaricato della funzione di controllo della conformità e la persona responsabile della funzione di revisione di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), possano riferire direttamente, e in modo indipendente, all'organo di amministrazione nella sua funzione di gestione e all'organo di amministrazione nella sua funzione di supervisione, qualora tale organo esista, e possano sollevare preoccupazioni e avvisare l'organo di amministrazione, qualora un'evoluzione specifica dei rischi interessi o possa interessare il soggetto obbligato.

I soggetti obbligati garantiscono che le persone partecipanti direttamente o indirettamente all'attuazione del presente regolamento, del regolamento (UE) 2023/1113 e degli eventuali atti amministrativi emanati da un supervisore abbiano accesso alla totalità delle informazioni e dei dati necessari allo svolgimento dei loro compiti.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito