5. I soggetti obbligati garantiscono che l'incaricato della funzione di controllo della conformità e la persona responsabile della funzione di revisione di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), possano riferire direttamente, e in modo indipendente, all'organo di amministrazione nella sua funzione di gestione e all'organo di amministrazione nella sua funzione di supervisione, qualora tale organo esista, e possano sollevare preoccupazioni e avvisare l'organo di amministrazione, qualora un'evoluzione specifica dei rischi interessi o possa interessare il soggetto obbligato.
I soggetti obbligati garantiscono che le persone partecipanti direttamente o indirettamente all'attuazione del presente regolamento, del regolamento (UE) 2023/1113 e degli eventuali atti amministrativi emanati da un supervisore abbiano accesso alla totalità delle informazioni e dei dati necessari allo svolgimento dei loro compiti.