2. Qualora l'ordinamento di un paese terzo non consenta il rispetto del presente regolamento, l'impresa madre adotta misure supplementari per garantire che le succursali e le filiazioni in tale paese terzo gestiscano in maniera efficace il rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e informa i supervisori del suo Stato membro d'origine di tali misure supplementari. Se ritengono che le misure supplementari non siano sufficienti, i supervisori dello Stato membro d'origine esercitano ulteriori azioni di supervisione, anche imponendo al gruppo di non avviare alcun rapporto d'affari, di porre fine a quelli esistenti o di non effettuare operazioni o di chiudere le sue attività nel paese terzo.