+Articolo 17 Succursali e filiazioni in paesi terzi
---+Articolo 17 1
---+Articolo 17 2
---+Articolo 17 3
---+Articolo 17 4

Articolo 17 Succursali e filiazioni in paesi terzi

-

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione
Articolo 17 1

1.   Qualora succursali o filiazioni di soggetti obbligati siano ubicate in paesi terzi in cui gli obblighi minimi in materia di AML/CFT sono meno rigorosi di quelli stabiliti dal presente regolamento, l'impresa madre garantisce che tali succursali o filiazioni rispettino gli obblighi stabiliti dal presente regolamento, inclusi quelli in materia di protezione dei dati, o obblighi equivalenti.

Articolo 17 2

2.   Qualora l'ordinamento di un paese terzo non consenta il rispetto del presente regolamento, l'impresa madre adotta misure supplementari per garantire che le succursali e le filiazioni in tale paese terzo gestiscano in maniera efficace il rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e informa i supervisori del suo Stato membro d'origine di tali misure supplementari. Se ritengono che le misure supplementari non siano sufficienti, i supervisori dello Stato membro d'origine esercitano ulteriori azioni di supervisione, anche imponendo al gruppo di non avviare alcun rapporto d'affari, di porre fine a quelli esistenti o di non effettuare operazioni o di chiudere le sue attività nel paese terzo.

Articolo 17 3

3.   Entro il 10 luglio 2026 l'AMLA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione e li presenta alla Commissione per l'adozione. Tali progetti di norme tecniche di regolamentazione specificano il tipo di misure supplementari di cui al paragrafo 2 del presente articolo, inclusa l'azione minima che i soggetti obbligati devono intraprendere laddove l'ordinamento di un paese terzo non consenta l'attuazione delle misure di cui all'articolo 16 e delle ulteriori azioni di supervisione richieste in tali casi.

Articolo 17 4

4.   Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 3 del presente articolo conformemente agli articoli da 49 a 52 del regolamento (UE) 2024/1620.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito