+Articolo 17 Succursali e filiazioni in paesi terzi
---+Articolo 17 1
---+Articolo 17 2
---+Articolo 17 3
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Articolo 17 Succursali e filiazioni in paesi terzi
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1. Panoramica
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Regolamentazione |
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Articolo 17 1
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1. Qualora succursali o filiazioni di soggetti obbligati siano ubicate in paesi terzi in cui gli obblighi minimi in materia di AML/CFT sono meno rigorosi di quelli stabiliti dal presente regolamento, l'impresa madre garantisce che tali succursali o filiazioni rispettino gli obblighi stabiliti dal presente regolamento, inclusi quelli in materia di protezione dei dati, o obblighi equivalenti.
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Articolo 17 2
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2. Qualora l'ordinamento di un paese terzo non consenta il rispetto del presente regolamento, l'impresa madre adotta misure supplementari per garantire che le succursali e le filiazioni in tale paese terzo gestiscano in maniera efficace il rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e informa i supervisori del suo Stato membro d'origine di tali misure supplementari. Se ritengono che le misure supplementari non siano sufficienti, i supervisori dello Stato membro d'origine esercitano ulteriori azioni di supervisione, anche imponendo al gruppo di non avviare alcun rapporto d'affari, di porre fine a quelli esistenti o di non effettuare operazioni o di chiudere le sue attività nel paese terzo.
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Articolo 17 3
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3. Entro il 10 luglio 2026 l'AMLA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione e li presenta alla Commissione per l'adozione. Tali progetti di norme tecniche di regolamentazione specificano il tipo di misure supplementari di cui al paragrafo 2 del presente articolo, inclusa l'azione minima che i soggetti obbligati devono intraprendere laddove l'ordinamento di un paese terzo non consenta l'attuazione delle misure di cui all'articolo 16 e delle ulteriori azioni di supervisione richieste in tali casi.
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Articolo 17 4
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4. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 3 del presente articolo conformemente agli articoli da 49 a 52 del regolamento (UE) 2024/1620.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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