+Articolo 18 2

Articolo 18 2

2.   Nello svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, il prestatore di servizi è da considerarsi parte del soggetto obbligato, anche se i prestatori di servizi sono tenuti a consultare i registri centrali di cui all'articolo 10 della direttiva (UE) 2024/1640 («registri centrali») ai fini dell'adeguata verifica della clientela per conto del soggetto obbligato.

Il soggetto obbligato rimane pienamente responsabile di qualsiasi azione, commessa od omessa, relativa ai compiti esternalizzati svolti dai prestatori di servizi.

Per ciascun compito esternalizzato, il soggetto obbligato è in grado di dimostrare al supervisore che comprende la motivazione alla base delle attività svolte dal prestatore di servizi e dell'approccio seguito nella loro attuazione e che tali attività mitigano i rischi specifici cui il soggetto obbligato è esposto.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito