7. In deroga al paragrafo 3, se un organismo di investimento collettivo è privo di personalità giuridica, o ha solo un consiglio di amministrazione e ha delegato l'elaborazione delle sottoscrizioni e la raccolta dei fondi definiti all'articolo 4, punto 25), della direttiva (UE) 2015/2366 dagli investitori a un altro soggetto, esso può esternalizzare il compito di cui al paragrafo 3, lettere c), d) ed e), a uno dei suoi prestatori di servizi.
L’esternalizzazione di cui al primo comma del presente paragrafo può avvenire solo previa notifica al supervisore da parte dell'organismo di investimento collettivo della sua intenzione di esternalizzare il compito a norma del paragrafo 1 e previa approvazione di tale esternalizzazione da parte del supervisore, tenendo conto:
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a)
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delle risorse, dell'esperienza e delle conoscenze del prestatore di servizi in relazione alla prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
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b)
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della conoscenza, da parte del prestatore di servizi, del tipo di attività od operazioni svolte dall'organismo di investimento collettivo.
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