1. I soggetti obbligati comunicano ai registri centrali eventuali difformità riscontrate tra le informazioni disponibili nei registri centrali e le informazioni raccolte a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera b) e dell'articolo 22, paragrafo 7.
Le difformità di cui al primo comma sono comunicate senza indebito ritardo e in ogni caso entro 14 giorni di calendario dal loro rilevamento. Nel comunicare tali difformità, i soggetti obbligati corredano le loro comunicazioni con le informazioni che hanno ottenuto indicanti la difformità e le persone che essi ritengono essere i titolari effettivi e, se del caso, gli azionisti fiduciari e gli amministratori fiduciari.