2. In deroga al paragrafo 1, i soggetti obbligati possono astenersi dal comunicare le difformità al registro centrale e possono invece chiedere informazioni supplementari ai clienti, se le difformità individuate:
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a)
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sono limitate a errori tipografici, diverse modalità di traslitterazione o imprecisioni minori che non incidono sull'identificazione dei titolari effettivi o della loro posizione; o
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b)
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conseguono da dati obsoleti, ma i titolari effettivi sono noti al soggetto obbligato da un'altra fonte affidabile e non vi sono motivi per sospettare che sussista l'intenzione di nascondere alcuna informazione.
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Se conclude che le informazioni sulla titolarità effettiva nel registro centrale non sono corrette, un soggetto obbligato invita i clienti a comunicare le informazioni corrette al registro centrale a norma degli articoli 63, 64 e 67 senza indebito ritardo e in ogni caso entro 14 giorni di calendario.
Il presente paragrafo non si applica ai casi di rischio più elevato a cui si applicano le misure di cui alla sezione 4 del presente capo.