+Articolo 24 2

Articolo 24 2

2.   In deroga al paragrafo 1, i soggetti obbligati possono astenersi dal comunicare le difformità al registro centrale e possono invece chiedere informazioni supplementari ai clienti, se le difformità individuate:

a)

sono limitate a errori tipografici, diverse modalità di traslitterazione o imprecisioni minori che non incidono sull'identificazione dei titolari effettivi o della loro posizione; o

b)

conseguono da dati obsoleti, ma i titolari effettivi sono noti al soggetto obbligato da un'altra fonte affidabile e non vi sono motivi per sospettare che sussista l'intenzione di nascondere alcuna informazione.

Se conclude che le informazioni sulla titolarità effettiva nel registro centrale non sono corrette, un soggetto obbligato invita i clienti a comunicare le informazioni corrette al registro centrale a norma degli articoli 63, 64 e 67 senza indebito ritardo e in ogni caso entro 14 giorni di calendario.

Il presente paragrafo non si applica ai casi di rischio più elevato a cui si applicano le misure di cui alla sezione 4 del presente capo.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito