+Articolo 27 2

Articolo 27 2

2.   I soggetti obbligati applicano il presente articolo tra il momento in cui le sanzioni finanziarie delle Nazioni Unite sono rese pubbliche e il momento dell'applicazione delle pertinenti sanzioni finanziarie mirate nell'Unione.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito