+Articolo 27 Misure temporanee per i clienti oggetto di sanzioni finanziarie delle Nazioni Unite
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Articolo 27 Misure temporanee per i clienti oggetto di sanzioni finanziarie delle Nazioni Unite

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 27 1

1.   Nei confronti di clienti oggetto di sanzioni finanziarie delle Nazioni Unite o controllati da persone fisiche o giuridiche o soggetti sottoposti a sanzioni finanziarie delle Nazioni Unite, o in cui le persone fisiche o giuridiche o entità oggetto delle sanzioni finanziarie delle Nazioni Unite detengono oltre il 50 % dei diritti di proprietà una partecipazione di maggioranza, individualmente o collettivamente, i soggetti obbligati conservano le registrazioni:

a)

dei fondi o degli altri beni che gestiscono per il cliente nel momento in cui le sanzioni finanziarie delle Nazioni Unite sono rese pubbliche;

b)

delle operazioni tentate dal cliente;

c)

delle operazioni effettuate per conto del cliente.

Articolo 27 2

2.   I soggetti obbligati applicano il presente articolo tra il momento in cui le sanzioni finanziarie delle Nazioni Unite sono rese pubbliche e il momento dell'applicazione delle pertinenti sanzioni finanziarie mirate nell'Unione.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito