+Articolo 29 2

Articolo 29 2

2.   Per individuare i paesi terzi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 85 al fine di integrare il presente regolamento qualora:

a)

siano state individuate carenze strategiche significative nel quadro giuridico e istituzionale AML/CFT del paese terzo;

b)

siano state individuate carenze strategiche significative nell'efficacia del sistema AML/CFT del paese terzo per contrastare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo o nel suo sistema di valutazione e mitigazione dei rischi di mancata attuazione o evasione delle sanzioni finanziarie delle Nazioni Unite connesse al finanziamento della proliferazione;

c)

le carenze strategiche significative individuate alle lettere a) e b) siano di natura persistente e non siano state adottate né siano in corso di adozione misure per mitigarle.

Tali atti delegati sono adottati entro 20 giorni di calendario dalla constatazione, da parte della Commissione, che sono soddisfatti i criteri di cui alla lettera a), b) o c) del primo comma.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito