2. Per individuare i paesi terzi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 85 al fine di integrare il presente regolamento qualora:
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a)
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siano state individuate carenze strategiche significative nel quadro giuridico e istituzionale AML/CFT del paese terzo;
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b)
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siano state individuate carenze strategiche significative nell'efficacia del sistema AML/CFT del paese terzo per contrastare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo o nel suo sistema di valutazione e mitigazione dei rischi di mancata attuazione o evasione delle sanzioni finanziarie delle Nazioni Unite connesse al finanziamento della proliferazione;
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c)
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le carenze strategiche significative individuate alle lettere a) e b) siano di natura persistente e non siano state adottate né siano in corso di adozione misure per mitigarle.
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Tali atti delegati sono adottati entro 20 giorni di calendario dalla constatazione, da parte della Commissione, che sono soddisfatti i criteri di cui alla lettera a), b) o c) del primo comma.