+Articolo 29 6

Articolo 29 6

6.   Qualora individui un rischio specifico di riciclaggio o finanziamento del terrorismo rappresentato da un paese terzo che la Commissione ha identificato conformemente ai criteri di cui al paragrafo 2 e che non è affrontato dalle contromisure di cui al paragrafo 5, uno Stato membro può imporre ai soggetti obbligati stabiliti nel suo territorio di applicare contromisure supplementari specifiche per mitigare i rischi specifici derivanti da tale paese terzo. Il rischio individuato e le rispettive contromisure sono notificati alla Commissione entro cinque giorni dall'applicazione delle contromisure.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito