+Articolo 29 7

Articolo 29 7

7.   La Commissione riesamina periodicamente gli atti delegati di cui al paragrafo 2 per garantire che le contromisure specifiche individuate a norma del paragrafo 5 tengano conto delle modifiche del quadro AML/CFT del paese terzo e siano proporzionate e adeguate ai rischi.

Al ricevimento di una notifica a norma del paragrafo 6, la Commissione valuta le informazioni ricevute per stabilire se tali rischi specifici per paese interessino l'integrità del mercato interno dell'Unione. Se del caso, la Commissione riesamina gli atti delegati di cui al paragrafo 2 aggiungendo le contromisure necessarie per mitigare tali rischi supplementari. Se ritiene che le misure supplementari specifiche applicate da uno Stato membro a norma del paragrafo 6 non siano necessarie per mitigare i rischi specifici derivanti da tale paese terzo, la Commissione ha facoltà di decidere, mediante un atto di esecuzione, che lo Stato membro ponga fine alla contromisura supplementare specifica.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito