+Articolo 33 4

Articolo 33 4

4.   I soggetti obbligati verificano periodicamente che continuino a sussistere le condizioni per l'applicazione delle misure semplificate di adeguata verifica. La frequenza di tali verifiche è commisurata alla natura e alle dimensioni dell'attività e ai rischi posti dal rapporto specifico.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito